G.U. n. 185 del 10-8-2007
Legge 3 Agosto 2007 , n. 123
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e
delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in
materia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
La
seguente legge:
Art. 1. - Delega al Governo per il riassetto e la
riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il
riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità all'articolo 117
della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e
garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale
attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla
condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. I decreti di cui
al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le
disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel
rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in
materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della
Costituzione;
b) applicazione della normativa in materia di salute e
sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di
rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità
degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi, quali quelli
presenti nella pubblica amministrazione, come già indicati nell'articolo 1,
comma 2, e nell'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive (modificazioni, nel rispetto
delle competenze in materia di sicurezza antincendio come definite dal decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché assicurando il
coordinamento, ove necessario, con la normativa in materia ambientale;
c)
applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai
soggetti ad essi equiparati prevedendo:
1) misure di particolare tutela per
determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di
lavoro o settori di attività;
2) adeguate e specifiche misure di tutela per i
lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e
secondo i principi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18
febbraio 2003;
d) semplificazione degli adempimenti meramente formali in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno
rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e
micro imprese; previsione di forme di unificazione documentale;
e) riordino
della normativa in materia di macchine, impianti, attrezzature di lavoro, opere
provvisionali e dispositivi di protezione individuale, al fine di operare il
necessario coordinamento tra le direttive di prodotto e quelle di utilizzo
concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro e di razionalizzare
il sistema pubblico di controllo;
f) riformulazione e razionalizzazione
dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle
norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti
legislativi emanati in attuazione della presente legge, tenendo conto della
responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, con
riguardo in particolare alla responsabilità del preposto, nonché della natura
sostanziale o formale della violazione, attraverso:
1) la modulazione delle
sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano
la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti
destinatari dei provvedimenti amministrativi, confermando e valorizzando il
sistema del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;
2) la
determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda, previste solo
nei casi in cui le infrazioni ledano interessi generali dell'ordinamento,
individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, da comminare in via esclusiva
ovvero alternativa, con previsione della pena dell'ammenda fino a euro ventimila
per le infrazioni formali, della pena dell'arresto fino a tre anni per le
infrazioni di particolare gravità, della pena dell'arresto fino a tre anni
ovvero dell'ammenda fino a euro centomila negli altri casi;
3) la previsione
defila sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro
fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale;
4)
la graduazione delle misure interdittive in dipendenza della particolare gravità
delle disposizioni violate;
5) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali
ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura
penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento
ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una
malattia professionale;
6) la previsione della destinazione degli introiti
delle sanzioni pecuniarie per interventi mirati alla prevenzione, a campagne di
informazione e alle attività dei dipartimenti di prevenzione delle aziende
sanitarie locali;
g) revisione dei requisiti, delle tutele, delle
attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale,
compreso il medico competente, anche attraverso idonei percorsi formativi, con
particolare riferimento al rafforzamento del ruolo del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza territoriale; introduzione della figura del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;
h)
rivisitazione e potenziamento delle funzioni degli organismi paritetici, anche
quali strumento di aiuto alle imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche
e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e
sicurezza sul lavoro;
i) realizzazione di un coordinamento su tutto il
territorio nazionale delle attività e delle politiche in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, finalizzato all'emanazione di indirizzi generali uniformi
e alla promozione dello scambio di informazioni anche sulle disposizioni
italiane e comunitarie in corso di approvazione, nonché ridefinizione dei
compiti e della composizione, da prevedere su base tripartita e di norma
paritetica e nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province
autonome di cui all'articolo 117 della Costituzione, della commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro e
dei comitati regionali di coordinamento;
l) valorizzazione, anche mediante
rinvio legislativo, di accordi aziendali, territoriali e nazionali, nonché, su
base volontaria, dei codici di condotta ed etici e delle buone prassi che
orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della
responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai
fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
m)
previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e
conoscenze in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, acquisite
attraverso percorsi formativi mirati;
n) definizione di un assetto
istituzionale fondato sull'organizzazione e circolazione delle informazioni,
delle linee guida e delle buone pratiche utili a favorire la promozione e la
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso il sistema
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, che valorizzi le
competenze esistenti ed elimini ogni sovrapposizione o duplicazione di
interventi;
o) previsione della partecipazione delle parti sociali al sistema
informativo, costituito da Ministeri, regioni e province autonome, Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Istituto
di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con il contributo del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), e del concorso allo sviluppo del
medesimo da parte degli organismi paritetici e delle associazioni e degli
istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano
della salute delle donne;
p) promozione della cultura e delle azioni di
prevenzione, da finanziare, a decorrere dall'anno 2008, per le attività di cui
ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di accertamento,
su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007
dell'INAIL, attraverso:
1) la realizzazione di un sistema di governo per la
definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi,
con particolare riferimento alle piccole, medie e micro imprese, da indirizzare,
anche attraverso il sistema della bilateralità, nei confronti di tutti i
soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
2) il finanziamento degli
investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e
micro imprese, i cui oneri siano sostenuti dall'INAIL, nell'ambito e nei limiti
delle spese istituzionali dell'Istituto. Per tali finanziamenti deve essere
garantita la semplicità delle procedure;
3) la promozione e la divulgazione
della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all'interno
dell'attività scolastica ed universitaria e nei percorsi di formazione, nel
rispetto delle disposizioni vigenti e in considerazione dei relativi principi di
autonomia didattica e finanziaria;
q) razionalizzazione e coordinamento delle
strutture centrali e territoriali di vigilanza nel rispetto dei principi di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e
dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, al fine di rendere più efficaci gli interventi di
pianificazione, programmazione, promozione della salute, vigilanza, nel rispetto
dei risultati verificati, per evitare sovrapposizioni, duplicazioni e carenze
negli interventi e valorizzando le specifiche competenze, anche riordinando il
sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di
prevenzione, formazione e controllo in materia e prevedendo criteri uniformi ed
idonei strumenti di coordinamento;
r) esclusione di qualsiasi onere
finanziario per il lavoratore e la lavoratrice subordinati e per i soggetti ad
essi equiparati in relazione all'adozione delle misure relative alla sicurezza e
alla salute dei lavoratori e delle lavoratrici;
s) revisione della normativa
in materia di appalti prevedendo misure dirette a:
1) migliorare l'efficacia
della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento
degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai
subappalti, anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di valutare
l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, considerando
il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare
relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni,
finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica;
2) modificare il
sistema di assegnazione degli appalti pubblici al massimo ribasso, al fine di
garantire che l'assegnazione non determini la diminuzione del livello di tutela
della salute e della sicurezza dei lavoratori;
3) modificare la disciplina
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedendo che i costi relativi
alla sicurezza debbano essere specificamente indicati nei bandi di gara e
risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei
servizi o delle forniture oggetto di appalto;
t) rivisitazione delle modalità
di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità
organizzative del lavoro, ai particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni,
nonché al criteri ed alle linee Guida scientifici più avanzati, anche con
riferimento al prevedibile momento di insorgenza della malattia:
u)
rafforzare e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
v) introduzione dello strumento dell'
interpello previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124, e successive modificazioni, relativamente a quesiti di ordine generale
sull'applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
individuando il soggetto titolare competente a fornire tempestivamente la
risposta.
3. I decreti di cui al presente articolo non possono disporre un
abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione
dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro
rappresentanze.
4. I decreti di cui al presente articolo sono adottati nel
rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
salute, delle infrastrutture, limitatamente a quanto previsto dalla lettera s)
del comma 2, dello sviluppo economico, limitatamente a quanto previsto dalla
lettera e) del comma 2, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il
Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro della solidarietà sociale, limitatamente a quanto previsto dalla
lettera l) del comma 2, nonché gli altri Ministri competenti per materia,
acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei
datori di lavoro.
5. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera
dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni
competenti per materia e per i profili finanziari.
Decorso tale termine i
decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per
l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 6 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
6. Entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi fissati dal presente articolo, il Governo può
adottare, attraverso la procedura di cui ai commi 4 e 5, disposizioni
integrative e correttive dei decreti medesimi.
7. Dall'attuazione dei criteri
di delega recati dal presente articolo, con esclusione di quelli di cui al comma
2, lettera p), numeri 1) e 2), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti
attuativi della presente delega le amministrazioni competenti provvedono
attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali
ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime
amministrazioni.
Art. 2. - Notizia all'INAIL, in taluni casi di
esercizio dell'azione penale
1. In caso di esercizio dell'azione penale
per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto e'
commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia
professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ai fini
dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di
regresso.
Art. 3. - Modifiche al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626
1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3
dell' articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"3, il datore di lavoro
committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare le interferenze. Tale documento e' allegato al contratto
di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai
rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi.";
b) all'articolo 7, dopo il comma 3-bis e' aggiunto il
seguente:
"3-ter. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e
salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei
contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli
1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i
costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati possono accedere, su
richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18 e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori.";
c) all'articolo 18, comma 2, il
terzo periodo e' sostituito dal seguente: "Il rappresentante di cui al
precedente periodo e' di norma eletto dai lavoratori";
d) all'articolo 18,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. L'elezione dei
rappresentanti per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo
diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in
un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei
lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione
del presente comma.";
e) all'articolo 19, il comma 5 e' sostituito dal
seguente:
"5. Il datore di lavoro e' tenuto a consegnare al rappresentante
per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua
funzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché del
registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera
o).";
f) all'articolo 19, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis.
I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori, di cui all'articolo
18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui al presente
articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del
comparto di rispettiva competenza".
Art. 4. - Disposizioni in materia
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
1. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'
disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, affidato ai comitati regionali di
coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1998. In particolare,
sono individuati:
a) nell'ambito della normativa già prevista in materia, i
settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività
ed i progetti operativi da attuare a livello territoriale;
b) l'esercizio di
poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministrazioni ed enti
pubblici.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il
coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e' esercitato dal presidente della provincia o da assessore
da lui delegato, nei confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti
pubblici territoriali rientranti nell'ambito di competenza.
3. Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute,
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province
autonome, l'INAIL, l' IPSEMA, l'ISPESL e le altre amministrazioni aventi
competenze nella materia predispongono le attività necessarie per l'integrazione
dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati
unificate relative ai singoli settori o comparti produttivi, e per il
coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione
e sicurezza dei lavoratori, da realizzare utilizzando le ordinarie risorse
economiche e strumentali in dotazione alle suddette amministrazioni. I dati
contenuti nelle banche dati unificate sono resi pubblici, con esclusione dei
dati sensibili previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. Le risorse stanziate
a decorrere dall'anno 2007 dall'articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, relative alle finalità di cui alla lettera a) del comma 544 del
medesimo articolo 1, vengono cosi' utilizzate per il solo esercizio finanziario
2007:
a) 4.250.000 euro per l'immissione in servizio del personale di cui
all'articolo 1, comma 544, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a
partire dal l° luglio 2007;
b) 4.250.000 euro per finanziare il funzionamento
e il potenziamento dell'attività ispettiva, la costituzione di appositi nuclei
di pronto intervento e per l'incremento delle dotazioni strumentali.
5. Per
la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
6. Il personale amministrativo degli istituti previdenziali, che, ai
sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta d'ufficio
violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in materia
previdenziale, applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124.
7. Nel rispetto delle
disposizioni e dei principi vigenti, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e il Ministero della pubblica istruzione avviano a decorrere dall'anno
scolastico 2007/2008, nell'ambito delle dotazioni finanziarie e di personale
disponibili e dei Programmi operativi nazionali (PON) obiettivo 1 e obiettivo 2,
a titolarità del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, progetti
sperimentali in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale
volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro.
Art. 5. - Disposizioni per il contrasto del
lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, come modificato dal presente articolo, il personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su
segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze,
può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora
riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del
totale dei lavoratori regolarmente occupati, ovvero in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, ovvero di gravi e
reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro. L'adozione del provvedimento di sospensione e' comunicata
alle competenti amministrazioni, al fine dell'emanazione da parte di queste
ultime di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla
citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non
inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a
due anni.
2. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte del
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui
al comma 1:
a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria;
b) l'accertamento del
ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di
riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro;
c) il pagamento di una sanzione
amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto
delle sanzioni amministrative complessivamente irrogate.
3. E' comunque fatta
salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative
vigenti.
4. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 2,
lettera c), e di cui al comma 5 integra la dotazione del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed e'
destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed
irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di cui all'articolo I. comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
5. Al comma 2 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) il pagamento di una
sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b),
ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente
irrogate".
6. I poteri e gli obblighi assegnati dal comma 1 al personale
ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono estesi,
nell'ambito dei compiti istituzionali delle aziende sanitarie locali e nei
limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali complessivamente
disponibili, al personale ispettivo delle medesime aziende sanitarie,
limitatamente all'accertamento di violazioni della disciplina in materia di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In tale caso trova
applicazione la disciplina di cui al comma 2, lettere b) e c).
Art. 6.
- Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese appaltatrici e
subappaltatrici
1. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di
appalto o subappalto, a decorrere dal 1 settembre 2007, il personale occupato
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le Generalità del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo
luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
2. I
datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di
cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro vidimato dalla
direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul
luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative, si tiene conto
di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di
lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le
disposizioni di cui al comma 1.
3. La violazione delle previsioni di cui ai
commi 1 e 2 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione
amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore
munito della tessera di riconoscimento di cui al Comma 1 che non provvede ad
esporla e' punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei
confronti delle predette sanzioni non e' ammessa la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
Art.
7. - Poteri degli organismi paritetici
1. Gli organismi paritetici di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono
effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti
produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione
delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di
lavoro;
2. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la
competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza.
3. Gli
organismi paritetici possono chiedere alla competente autorità di coordinamento
delle attività di vigilanza di disporre l'effettuazione di controlli in materia
di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.
Art. 8. -
Modifiche all'articolo 86 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163
1. All'articolo 86 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, il comma 3-bis e' sostituito dai
seguenti:
"3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella
valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di
appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori
sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente
rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve
essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente
comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle,
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori
economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativa-mente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree
territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del
lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
3-ter. Il costo
relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso
d'asta".
Art. 9. - Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231
1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, e' inserito il seguente:
"Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e
lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme
antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) - 1. In
relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice
penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in
misura non inferiore a mille quote.
2. Nel caso di condanna per uno dei
delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui
all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore
ad un anno".
Art. 10. - Credito d'imposta
1. A decorrere dal
2008, ai datori di lavoro e' concesso per il biennio 2008-2009, in via
sperimentale, entro un limite di spesa pari a 20 milioni di curo annui, un
credito d'imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute
per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di
carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti, ai soli fini del
beneficio di cui al presente comma, i criteri e le modalità della certificazione
della formazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, ogni anno, uno o più
decreti per determinare il riparto delle risorse tra i beneficiari. Il credito
d'imposta di cui al presente comma può essere fruito nel rispetto dei limiti
derivanti dall'applicazione della disciplina dei minimi di cui al regolamento
(CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
2. All'onere
derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente
quota del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al
Fondo sociale europeo, di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, e all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
Art. 11. - Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma
1198 e' sostituito dal seguente:
"1198. Nei confronti dei datori di lavoro
che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la
durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le
eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza
nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle
concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la
facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi
nuovi che dovessero emergere nelle materie oggetto della regolarizzazione, al
fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di
lavoro. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al
completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori".
Art. 12. - Assunzione di ispettori del lavoro
1.
Al fine di fronteggiare il fenomeno degli infortuni mortali sul lavoro e di
rendere più incisiva la politica di contrasto del lavoro sommerso, il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato all'immissione in servizio,
a decorrere dal mese di gennaio 2008, nel numero massimo complessivo di 300
unità di personale risultato idoneo a seguito dello svolgimento dei concorsi
pubblici regionali per esami, rispettivamente, a 795 posti di ispettore del
lavoro, bandito il 15 novembre 2004, e a 75 posti di ispettore tecnico del
lavoro, bandito il 16 novembre 2004, per l'arca funzionale C, posizione
economica C2, per gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
2. In connessione con le immissioni in servizio del personale di cui
al comma 1, per le spese relative all'incremento delle attività ispettive,
all'aggiornamento, alla formazione, alle attrezzature, nonché per i buoni pasto,
per lavoro straordinario e per le missioni svolte dal medesimo personale e'
autorizzata,a decorrere dall'anno 2008, la spesa di euro 9.448.724.
3.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in curo 10.551.276 a
decorrere dall'anno 2008, e del comma 2, pari ad euro 9.448.724 a decorrere
dall'anno medesimo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007,
utilizzando la proiezione di parte dell'accantonamento relativo al Ministero
della solidarietà sociale.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini
dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge
5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle
misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative.
5. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge dello Stato.